Recupero, spostamento crediti ECM e nuovo triennio
Ci sarà un anno in più per mettersi in regola, ma il nuovo triennio formativo parte, anzi è già partito: regolarmente da gennaio 2023. Questo è quello che prevede un emendamento al DL Milleproroghe approvato di recente.
Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023 per recuperare i crediti mancanti ma allo stesso tempo è confermata la decorrenza per il nuovo triennio 2023-2025 a partire dal 1° gennaio 2023.
Tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, c’è quello del Presidente della commissione Affari sociali e Sanità, Francesco Zaffini, riguardante l’obbligo formativo dei professionisti sanitari.
L’emendamento in sostanza consente, per chi non lo fosse, di mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio precedente quindi 2020-2022 entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Attenzione perché non si tratta di un “quadriennio”, come inizialmente poteva suggerire la prima bozza del decreto. Rimane confermato il triennio formativo 2023-2025 e quella concessa è appunto solo una “proroga” del triennio 20-22, per recuperare i crediti mancanti non conseguiti entro la scadenza dello scorso anno.
Pertanto, la misura prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio 2023-2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 ma contemporaneamente la possibilità di recuperare i crediti formativi dei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 entro e non oltre il 31 dicembre 2023. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.
Inoltre, sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S. è stata inserita la possibilità di “spostamento crediti” dal 2023 a ritroso sul triennio 2020/2022: vediamo come fare.
Secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 (Decreto Milleproroghe): “Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023“
Quindi, è possibile utilizzare crediti ECM acquisiti nell’anno in corso per sanare eventuali debiti formativi non solo del triennio 2020-2022, ma ricordiamo anche 2014-2016 e 2017-2019.
I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non entreranno a far parte del computo per il soddisfacimento dell’obbligo del 2023-2025. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio di imputazione: tale spostamento sarà irreversibile.
Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S., e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal quale sono state già spostate.
Per completezza, ricordiamo che l’obbligo formativo ECM visualizzato nell’area riservata della banca dati Co.Ge.A.P.S. per il triennio 2023-2025 è da considerarsi provvisorio in attesa delle decisioni e delle delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a seguito delle quali potrebbe subire variazioni.
Ricordiamo anche che in caso di mancanze dei propri crediti ECM sia sul portale di Age.Na.S. o del Co.Ge.A.P.S. dopo oltre 90 giorni dal termine di validità dell’evento ECM, è bene prendere contatto con il Provider accreditante per verificare che effettivamente l’evento sia stato correttamente rendicontato presso Age.Na.S. Tuttavia, il Provider accreditante non può comunicare i crediti direttamente al Co.Ge.A.P.S., ma può effettuare diverse verifiche su eventuali errori nei dati di rendicontazione Age.Na.S. (codice fiscale assente e/o errato, inversione nome/cognome, etc.)