Il sistema ECM – prima parte
Con l’approvazione dei Decreti Legislativi n. 502/92 e 229/99 e il D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000 sono state introdotte le disposizioni concernenti l’Educazione Continua in Medicina (ECM) e l’acquisizione dei relativi crediti.
Con questo articolo cerchiamo di comprendere, caso per caso, come funziona il sistema di accreditamento Age.Na.S. addentrandoci in un mondo spesso poco chiaro o quanto meno confuso.
Cosa sono i crediti formativi ECM?
Per poter lavorare in ambito medico e sanitario, i professionisti del settore devono rimanere costantemente aggiornati in modo da poter migliorare ed affinare le proprie conoscenze, le proprie abilità tecniche, cliniche e manageriali con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni erogate.
L’aggiornamento professionale è effettuato partecipando a corsi o attività di formazione al termine dei quali vengono rilasciati dei crediti ECM.
I crediti ECM sono, dunque, indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari e possono essere conseguiti attraverso molteplici modalità di formazione come formazione residenziale; convegni, congressi, simposi, conferenze; workshop, seminari; formazione residenziale interattiva; formazione a distanza, sincrona e asincrona; docenza e tutoring.
Quali sono i professionisti obbligati?
Obbligati all’acquisizione dei crediti ECM sono tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente, sia lavoratori in aziende pubbliche che private ed indipendentemente dal tipo di contratto.
Chi può organizzare la formazione e rilasciare i crediti ECM?
Possono organizzare corsi ed eventi che rilasciano crediti ECM solo gli enti accreditati: i cosiddetti Providers. L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni/Province Autonome direttamente o attraverso organismi da queste individuate) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.
Quanti crediti sono necessari all’anno?
L’obbligo formativo è triennale e viene stabilito allo scadere di ogni triennio da una delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC). Per i nuovi professionisti il periodo di inizio della formazione obbligatoria parte dal 1° gennaio successivo all’iscrizione all’Ordine professionale o al conseguimento del titolo di studio, o altro provvedimento abilitante, per tutte quelle professioni che non prevedono l’obbligo di iscrizione ad un Ordine professionale.
La CNFC ha deliberato anche per il triennio 2020-2022 un obbligo formativo pari a 150 crediti ECM; in questo periodo il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da Providers, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di formazione individuale.

