Ci sarà un anno in più per mettersi in regola, ma il nuovo triennio formativo parte, anzi è già partito: regolarmente da gennaio 2023. Questo è quello che prevede un emendamento al DL Milleproroghe approvato di recente.

Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023 per recuperare i crediti mancanti ma allo stesso tempo è confermata la decorrenza per il nuovo triennio 2023-2025 a partire dal 1° gennaio 2023.

Tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, c’è quello del Presidente della commissione Affari sociali e Sanità, Francesco Zaffini, riguardante l’obbligo formativo dei professionisti sanitari.

L’emendamento in sostanza consente, per chi non lo fosse, di mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio precedente quindi 2020-2022 entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Attenzione perché non si tratta di un “quadriennio”, come inizialmente poteva suggerire la prima bozza del decreto. Rimane confermato il triennio formativo 2023-2025 e quella concessa è appunto solo una “proroga” del triennio 20-22, per recuperare i crediti mancanti non conseguiti entro la scadenza dello scorso anno.

Pertanto, la misura prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio 2023-2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 ma contemporaneamente la possibilità di recuperare i crediti formativi dei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 entro e non oltre il 31 dicembre 2023. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.

Inoltre, sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S. è stata inserita la possibilità di “spostamento crediti” dal 2023 a ritroso sul triennio 2020/2022: vediamo come fare.

Secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 (Decreto Milleproroghe): “Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023

Quindi, è possibile utilizzare crediti ECM acquisiti nell’anno in corso per sanare eventuali debiti formativi non solo del triennio 2020-2022, ma ricordiamo anche 2014-2016 e 2017-2019.

I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non entreranno a far parte del computo per il soddisfacimento dell’obbligo del 2023-2025. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio di imputazione: tale spostamento sarà irreversibile.

Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S., e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal quale sono state già spostate.

Per completezza, ricordiamo che l’obbligo formativo ECM visualizzato nell’area riservata della banca dati Co.Ge.A.P.S. per il triennio 2023-2025 è da considerarsi provvisorio in attesa delle decisioni e delle delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a seguito delle quali potrebbe subire variazioni.

Ricordiamo anche che in caso di mancanze dei propri crediti ECM sia sul portale di Age.Na.S. o del Co.Ge.A.P.S. dopo oltre 90 giorni dal termine di validità dell’evento ECM, è bene prendere contatto con il Provider accreditante per verificare che effettivamente l’evento sia stato correttamente rendicontato presso Age.Na.S. Tuttavia, il Provider accreditante non può comunicare i crediti direttamente al Co.Ge.A.P.S., ma può effettuare diverse verifiche su eventuali errori nei dati di rendicontazione Age.Na.S. (codice fiscale assente e/o errato, inversione nome/cognome, etc.)

Dopo la sentenza del TAR del Lazio pubblicata in data 20 dicembre 2022 la notizia era nell’aria, ma solo dal 28 febbraio 2023 Age.Na.S. ne ha dato comunicazione ufficiale ai Provider ECM.

Dal 1 gennaio 2023 quindi, anche i massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403 e iscritti all’elenco speciale ad esaurimento presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM e PSTRP), potranno acquisire crediti ECM mentre i provider potranno ricomprenderli tra i partecipanti della formazione ECM grazie all’art. 5 D.M. 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM.

Ma leggiamo estesamente il comunicato Age.Na.S.:

28/02/2023 – Sentenza TAR Lazio: iscritti agli elenchi speciali di cui all’art. 5 del D.M. 09 agosto 2019.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20.12.2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 24.03.2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023”.

Ne consegue che, a decorrere dal 01.01.2023, i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i massofisioterapisti di cui di cui all’art. 5 D.M. 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM (comunicato Age.Na.S. visibile qui).

Giova anche ricordare cosa diceva l’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019:

Elenco speciale dei massofisioterapisti

1. Ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all’art. 2.
3. Per la tenuta e la cancellazione dall’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
4. I presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.
5. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 non comporta di per se l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, comma 1.

La sentenza riveste una particolare importanza non solo in quanto chiarisce definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 conservano il diritto ad esercitare la professione sanitaria e la qualifica di professionisti sanitari, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM, il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità verso terzi e per quella civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria, senza la necessaria formazione, determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

I Provider ECM sono ancora in attesa di ricevere le indicazioni operative per l’assegnazione dei crediti ECM e comunicheranno agli interessati le modalità non appena ne saranno informati.

(fonte: Age.Na.S.)

PhisioVit organizza il corso ASO – Assistente Studio Odontoiatrico

Con determina n° G02995 del 14/03/2022 e successiva determina n°G12630 del 22/09/2022 della Regione Lazio, PhisioVit è stata autorizzata ad organizzare ed erogare corsi ASO – Assistente Studio Odontoiatrico accreditati e riconosciuti dalla Regione Lazio e che permettono di ottenere il rilascio della qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi della legge 845/78 art. 14, titolo valido per lavorare in tutta Italia e nella Comunità Europea, in osservanza del nuovo profilo ASO stabilito con decreto P.d.C. del 9/02/2018.

Il nostro primo corso di formazione ASO prenderà il via a settembre 2023 presso la nostra sede di Viterbo con una durata complessiva di 700 ore, distribuite in tre giorni e un minimo di dodici ore a settimana, di cui 300 ore di teoria (fra le quali 50 di esercitazioni) e 400 ore di tirocinio presso studi dentistici accuratamente selezionati nel territorio per i tirocini formativi obbligatori. Il requisito di accesso al corso è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione, mentre il programma è suddiviso in unità di apprendimento con docenti qualificati e specializzati nel proprio specifico settore.

Contattaci subito cliccando qui se vuoi maggiori informazioni sul corso ASO poiché è a numero chiuso per un massimo di 13 candidati. Le domande di iscrizione verranno accolte per ordine di arrivo e valutandone il rispetto dei requisiti minimi richiesti. L’esame finale è in sede con i docenti del corso come membri interni e alla presenza di un commissario regionale.

 

Obblighi di legge

Dal 21 aprile 2022 il corso ASO è divenuto obbligatorio per conseguire il titolo ed esercitare la professione di Assistente di Studio Odontoiatrico. Ciò significa che se l’interessato/a non ha mai lavorato come ASO, o è stata assunto/a dopo il 9 febbraio 2018 e non ha ancora ottenuto la qualifica professionale, o se al 21 aprile 2018 non aveva almeno 36 mesi di esperienza (anche non consecutivi) espletata negli ultimi dieci anni e comprovata o da inquadramento contrattuale come assistente alla poltrona o da mansioni riconducibili a quelle di assistente di studio odontoiatrico, frequentare il corso regionale autorizzato ASO per avere l’attestato diventa priorità assoluta, poiché senza qualifica non si può svolgere la professione e il contratto di lavoro non è valido.

 

Gli obiettivi del corso ASO

Il principale obiettivo è quello di formare professionisti e professioniste in grado di ricoprire il ruolo di Assistente di Studio Odontoiatrico secondo la recente normativa definita dal DPCM del 9/02/2018. Il conseguimento del titolo comporta maggiori competenze e professionalità poiché, secondo la nuova istituzione del profilo, l’ASO deve essere capace di seguire l’intero ciclo assistenziale che si svolge all’interno di uno studio odontoiatrico: dall’accoglienza del paziente all’accompagnamento alla poltrona, dal supporto tecnico e operativo fino al congedo del paziente stesso.

 

Requisiti di accesso

1) aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
2) possesso in alternativa di qualifica professionale triennale conseguita in percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 o in percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento o in alternativa diploma di maturità.

Inoltre, per gli stranieri: oltre ai punti 1 e 2

3) copia conforme all’originale del titolo di studio conseguito all’ estero e traduzione asseverata dello stesso, rilasciata da un traduttore che abbia una preesistente abilitazione o da persona comunque competente, della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originale;
4) essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno;
5) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da consentire la partecipazione al percorso formativo. Tale conoscenza verrà valutata da PhisioVit Srl tramite test.

 

Contratti e previdenza

L’inquadramento contrattuale e previdenziale a cui si ha diritto avendo conseguito la qualifica è definito dalla legge e dai regolamenti attuativi che stabiliscono compensi minimi, garanzie e tutele in capo al dipendente che venga regolarmente assunto dallo studio medico-odontoiatrico.

 

Chi è l’ASO – Assistente Studio Odontoiatrico

Svolge la sua attività prevalentemente nel settore privato o presso i service che gestiscono gli ambulatori odontoiatrici delle strutture pubbliche. L’assistente di studio odontoiatrico assiste l’odontoiatra durante le diverse fasi del trattamento al paziente, allestisce aree e strumentazioni in rapporto ai diversi tipi di intervento, igienizza e sterilizza gli strumenti e le attrezzature, offre supporto nelle attività diagnostiche, provvede all’inventario dei consumi di medicinali e materiali, si interfaccia coi fornitori, gestisce l’agenda di studio e infine tratta i documenti clinici e amministrativo-contabili.

Per informazioni sul corso ASO puoi contattarci cliccando qui e compilando l’apposita form oppure chiamarci allo 0761.221482 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o ancora scriverci a info@phisiovit.it, ricordiamo che il corso è a numero chiuso per un massimo di 13 candidati.

Un anno in più per mettersi in regola col passato, ma il nuovo triennio formativo parte in ogni caso da gennaio 2023.

È quanto prevede un emendamento al DL Milleproroghe appena approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023 per mettersi in regola con i crediti ECM mancanti, ma viene confermata la decorrenza dal 1° gennaio 2023 per il nuovo triennio formativo 2023-2025.

È questa quindi la novità per quanto riguarda l’obbligo formativo dei professionisti sanitari nel Milleproroghe: le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato l’emendamento a prima firma del presidente della commissione Affari sociali e Sanità, Francesco Zaffini, che consente di mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023.

Quello che era stato definito un “quadriennio” dalla prima bozza, si conferma invece un triennio (2020-2022) con un anno in più di proroga (2023). Fino al 31 dicembre 2023, sarà ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno.

La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023, in contemporanea con la proroga del precedente. L’emendamento chiarisce il dubbio dei tanti professionisti in regola con i crediti del triennio 2020-2022, che si domandavano se la proroga impedisse l’inizio del nuovo triennio. Ora si legge nero su bianco che tutto si svolgerà regolarmente.

In aggiunta, l’emendamento prevede una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19): la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua (CNFC). Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.

(fonte: Sanità Informazione)

Buon anno da PhisioVit!

Siamo arrivati alla fine dell’anno: il passaggio tra il 2022 e il 2023 è molto importante per PhisioVit.

Se ci conosci da un po’ lo sai già: nel 2022 abbiamo compiuto dieci anni.

Dieci anni di sfide e vittorie alle spalle, e davanti a noi abbiamo tanti nuovi obiettivi da raggiungere e traguardi da festeggiare.

 

Le nostre parole chiave del 2022

L’anno appena trascorso per PhisioVit ha rappresentato la ripresa dal post-COVID: passione, ambizione e voglia di rimetterci rapidamente in gioco con un mondo radicalmente cambiato, ci hanno spinto a fornire più che mai evidenze ed aggiornamenti a tutte le classi sanitarie duramente colpite dall’emergenza del virus.

Tu e la qualità della tua formazione siete fondamentali per PhisioVit, siete i motori principali che hanno spinto l’azienda verso traguardi sempre più ambiziosi in questi anni.

La nostra offerta formativa ed il nostro impegno quotidiano sono come sempre rivolti in primis alle professioni sanitarie: senza queste, la cura e l’assistenza alla popolazione non sarebbero possibili.

Garantire al professionista sanitario una formazione di altissima qualità, con i migliori docenti italiani e internazionali, è per PhisioVit fondamentale per garantire le migliori cure alle persone.

 

Il nostro obiettivo è la crescita su vari fronti:

– TEAM

La nostra squadra si è ampliata per fornire un’assistenza e un supporto sempre più mirato ed efficace: solo investendo su questa possiamo garantire un valore sempre più alto a discenti e docenti.

Il nostro focus in questo senso è rendere ancora più rapida, efficace e personalizzata la soluzione alle tue necessità: supportarti nella costruzione della tua carriera è la mission di PhisioVit.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

In maniera continuativa apportiamo aggiornamenti ai nostri corsi per garantire una formazione di altissimo livello, che possa renderti un professionista migliore e sempre più competente.

RETE

Per abbracciare un numero di discipline sempre maggiore e proporti un catalogo di corsi sempre più ampio, la nostra rete di contatti con i migliori docenti e professori italiani ed internazionali è in continua espansione.

Al centro del nostro impegno per il nuovo anno c’è l’offerta formativa a distanza e ibrida.

Abbiamo testato e utilizzato tutti gli strumenti formativi più all’avanguardia per garantire, oltre alla formula residenziale e blended, un’esperienza di formazione a distanza di qualità sempre più efficiente: la richiesta di formazione a distanza nel corso del 2022 infatti è aumentata del 60%, ed è in crescita costante.

In questi due anni abbiamo investito energie, tempo, competenze, persone e risorse per maturare il know-how indispensabile a soddisfare questo tipo di richiesta e ad ampliare la nostra offerta verso tutte le professioni sanitarie.

 

Ecco poi delle bellissime sorprese: quali sono le prime novità che vi aspetteranno nel nuovo anno?

  1. Super spoiler! Nel 2023 uscirà il nostro primo eBook “Le Pump Techniques – Manuale teorico-pratico” della Dott.ssa Carla Vanti, che sarà il capostipite di un’ampia e ricca collezione di testi.Arricchiremo così l’offerta editoriale già attualmente presente nella sezione “Shop” del nostro sito istituzionale.
  2. Siamo fieri di annunciarti che nel 2023 arriverà la nuova casa di PhisioVit, a Viterbo (VT).Finalmente riuniremo in uno spazio comune tutti i nostri sogni, tutte le nostre ambizioni e le certificazioni ottenute.Nasceranno proprio qui i nostri corsi accreditati dalla Regione Lazio (ti ricordiamo, se non ci conosci già, che nel marzo del 2022 PhisioVit è diventato ente accreditato dalla Regione, dopo aver ottenuto nel 2013 il riconoscimento di Provider ECM da parte di Age.Na.S.).Qui realizzeremo parte dei nostri corsi ECM, portando anche nella provincia di Viterbo formazione, aggiornamento ed evidenza scientifica.
    Sarà anche il luogo dove poterti aggiornare con convegni, incontri, meeting e riunioni, sempre secondo le nostre consuete modalità presenziali, a distanza e ibride per poterti offrire sempre il meglio.

Non vediamo l’ora di cimentarci nei 3 fronti di cui vi abbiamo parlato, di concentrarci su queste nuove sfide per supportarti nel diventare un professionista sempre più richiesto e competente.

Se vuoi scoprire come iniziare sin da subito a specializzarti con noi, abbiamo un regalo speciale per te! Clicca sul link:

P.S.: Un ringraziamento speciale a tutto il Team di PhisioVit, ai docenti e a chi ci sceglie per la sua formazione.

Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile!

Nasce l’Ordine dei Fisioterapisti: 68mila professionisti hanno una nuova casa.

«Oggi è una giornata importante: stamattina ho provveduto a firmare il decreto che istituisce la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione dei Fisioterapisti». L’annuncio è arrivato direttamente dalla viva voce del ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’evento “Artrosi e malattie reumatiche nei nuovi modelli di assistenza territoriale: il contributo della fisioterapia” organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia (8 settembre 2022) presso la Sala Zuccari del Senato.

Si è quindi concluso così un percorso avviato da anni, non appena nel 2018 era nato il maxi Ordine TSRM PSTRP che raccoglieva anche i fisioterapisti: la legge Lorenzin prevedeva la possibilità di costituire un nuovo ordine per gli albi con più di 50 mila iscritti ed è stata un’opportunità che i fisioterapisti, oggi a quota 68mila iscritti, che non si sono fatti sfuggire, coronando così un sogno inseguito da tanto tempo.

«Questo è un risultato importante, frutto di un lavoro che inizia da lontano e che ora possiamo ufficializzare» ha affermato il ministro Speranza, che ha aggiunto: «Voi già eravate importanti per il Sistema sanitario nazionale, e oggi lo siete ancora di più. Siamo in un tempo eccezionale, serve investire di più nelle persone del nostro SSN. Siamo riusciti ad aumentare le risorse: dobbiamo mantenere il livello di spesa per la sanità al 7% sul PIL».

Visibilmente emozionato Piero Ferrante, presidente della Commissione d’Albo nazionale dei Fisioterapisti, che ha sottolineato: «Quello raggiunto oggi non è solo un traguardo ma un inizio, che accettiamo con piacere perché l’Ordine sarà un logo di riconoscimento, confronto, condivisione e collaborazione anche con le altre professioni del Servizio sanitario nazionale. Generazioni di fisioterapisti hanno lavorato per questo traguardo. Non posso che pensare ai colleghi e le colleghe, che da oggi vedono più chiara la loro identità professionale».

Il 15 dicembre sarà poi la giornata che si aspettava da 60 anni: i 68000 fisioterapisti italiani non saranno più rappresentati insieme a tutte le atre professioni sanitarie, ma verranno accolti a livello nazionale dalla “Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista” e a livello locale dagli “Ordini della professione sanitaria di fisioterapista”.

Con gioia partecipiamo a questa conquista per l’intero settore, congratulandoci col Presidente Piero Ferrante e con tutta la governance della FNOFI, a cui va il nostro migliore augurio di buon lavoro.

(fonte: Sanità Informazione)

 

Non ci saranno ulteriori proroghe: solo sanzioni per chi non sarà in regola alla data del 31 dicembre 2022, secondo la legge Gelli la copertura assicurativa sarà assente se il fabbisogno formativo sia stato raggiunto in quantità inferiore al 70% dei crediti minimi necessari per mettersi in regola con il triennio ECM, e arriveranno le lettere del Co.Ge.A.P.S agli Ordini per segnalare gli operatori non ancora in regola.

Questo è ciò che si prospetta fino alla fine dell’anno. Per spiegare con un esempio qual è l’importanza dell’aggiornamento continuo in ambito sanitario, Pierluigi Bartoletti, Vicesegretario nazionale vicario della FIMMG, fa l’esempio di quanto successo in questi anni di pandemia: «La formazione, specie in questo momento, anche per la rapidità con cui abbiamo avuto l’evoluzione della malattia e degli antivirali collegati, è chiaro che è molto utile per affrontare il corrente problema pandemico, anche in previsione dell’autunno che verrà». Oltre alla necessità per qualsiasi professionista di tenere alto il livello del servizio fornito, esiste anche l’obbligo di legge che va rispettato per quanto riguarda i crediti ECM.

Gli ordini hanno infatti confermato che non si esiterà ad utilizzare le sanzioni per chi non fosse ancora in regola. Ha ribadito Bartoletti: “Se la norma prevede sanzioni, l’ordine non può far altro che applicarla. Ci saranno colleghi che non hanno rispettato l’obbligo per pochi crediti e altri invece per la totalità: le situazioni saranno varie, ma la multa sarà un segnale ben chiaro verso l’obiettivo finale, cioè una classe medica formata».

Il segretario FNOMCeO e presidente del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S) Roberto Monaco aggiunge: «La legge è chiara: esistono sanzioni disciplinari che vanno dall’avvertimento alla censura, fino a situazioni ancora più gravi». Per questo è fondamentale per gli operatori sanitari «cercare in tutti i modi di risolvere il problema formativo», e non solo per un problema disciplinare: esiste infatti una legge che impone almeno il 70% dei crediti formativi per poter accedere all’assicurazione professionale. Si tratta dunque di un obbligo morale, etico e anche legislativo. È rischioso anche da un punto di vista legale e assicurativo.

Il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Palermo, Toti Amato, conferma che il Co.Ge.A.P.S invierà a breve delle lettere agli Ordini con le posizioni di chi non è ancora in regola. E aggiunge: «Nel momento in cui arriveranno dovremo procedere. Bisogna fare una profonda riflessione – spiega Amato – rispetto all’agire del medico. Questo è responsabile in ogni sua azione, compresa quella della Formazione. Da questo punto di vista l’Ordine sarà sempre a disposizione e favorirà il professionista assieme anche agli altri soggetti deputati alla formazione. Però non si può dire che non ci si è potuti formare per mancanza di offerta formativa. Questa c’è stata sia da parte della Federazione che da parte di altri enti e provider».

La pandemia e l’emergenza continua dettata anche dalla carenza di personale potrebbero portare ad un nuovo allentamento delle maglie? «Io mi auguro proprio di no – risponde la Presidente della FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) Barbara Mangiacavalli, perché si svilirebbe il senso della formazione continua. Quando nel 1999 è nato questo programma, aveva un senso ed era radicato nelle evidenze scientifiche disponibili all’epoca. Queste evidenze ci dicevano che le conoscenze scientifiche cambiano e perdono di valore e di efficacia del 50% ogni 10 anni. Il che significa che se sono un infermiere laureato da vent’anni, dovrei rivedere il 100% delle mie competenze. Ecco il senso di una formazione continua: tale proprio perché tiene aggiornato il bagaglio di conoscenze che ogni sanitario ha», conclude.

«Attendiamo dal Co.Ge.A.P.S i dati che ci servono per sapere esattamente e con correttezza quali sono i colleghi in regola – spiega Antonio Magi, il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Abbiamo già dei dati di coloro che hanno o meno ottemperato all’obbligo. Il problema è che molti sono fuori dalla possibilità di poter recuperare. Questo è un dato incontrovertibile e agiremo di conseguenza. La legge prevede che dobbiamo mettere in moto un’azione di tipo disciplinare in questo senso e se ne deve prendere atto. Agiremo rispetto alle norme che ci disciplinano». E invita chi invece può ancora recuperare a darsi da fare: «Il consiglio che do a tutti i colleghi è di aggiornarsi il prima possibile, cercate di essere in regola con quelle che sono le norme della formazione continua».

(fonte: Sanità Informazione)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento (di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019) all’obbligo in materia di formazione continua in medicina, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.

Riepilogando quanto citato nell’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019, i professionisti interessati alla delibera sono:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • tecnico audiometrista
  • tecnico ortopedico
  • dietista
  • tecnico di neurofisiopatologia
  • tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienista dentale
  • fisioterapista
  • logopedista
  • podologo
  • ortottista e assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

E ancora, questa delibera non risulta applicabile quindi all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, cioè per gli iscritti all’elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM.

Per quanto concerne i massofisioterapisti, l’orientamento della CNFC è espresso nel comunicato del 14/11/2021, reperibile qui. Nella nota in allegato la CNFC ribadisce che i massofisioterapisti, ad oggi, sono esclusi dall’applicazione della delibera menzionata.

(fonte: Age.Na.S.)

Una sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito che gli psicologi, sia quelli che operano nel Servizio Sanitario Nazionale sia i liberi professionisti, sono assoggettati all’obbligo di Educazione Continua in Medicina. In realtà, ha confermato quanto deciso dal TAR del Lazio, che ha bocciato il ricorso del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Ciò ribadisce che spetta al Consiglio Nazionale deliberare sulla Formazione Continua: «La delimitazione del perimetro della formazione professionale obbligatoria degli psicologi non ha evidentemente una rilevanza circoscritta all’ambito territoriale del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio. Essa deve ritenersi devoluta alla competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi».

«Il Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dal TAR affermando che solo la rappresentanza nazionale della professione può pronunciarsi su quelle normative che riguardano la professione nel suo complesso – spiega David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi – mentre i singoli ordini territoriali possono solo occuparsi delle questioni che hanno una rilevanza locale».

«La questione – riferisce ancora – non è se gli psicologi debbano o meno adempiere agli obblighi formativi, ma se tutti debbano essere assoggettati al regime ECM o se debba esserci un doppio registro per dipendenti pubblici e liberi professionisti. La tesi della Commissione Nazionale della Formazione Continua è che essendo gli psicologi professione sanitaria, tutti, al di là di dove lavorano, devono stare nel sistema ECM».

(fonte: Sanità Informazione)

Con la delibera del 14 dicembre 2021, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (CNFCM) ha stabilito che i professionisti sanitari potranno spostare fino al 30 giugno 2022 i crediti ECM acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con termine entro il 31 dicembre 2021, ai fini del recupero del debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Questa operazione è possibile effettuarla sul portale Co.Ge.A.P.S., e per coloro i quali avranno trasferito nel triennio 2017-2019 un numero di crediti ECM superiore ai 150 previsti, questo procederà d’ufficio a spostare nel triennio 2014-2016 quelli eccedenti, senza alcuna ulteriore azione dei professionisti.

Ad oggi, soltanto 27.000 dei circa 700.000 medici con debiti formativi accumulati nel triennio 2014-2016 hanno concluso la pratica per il trasferimento dei crediti ECM dal triennio 2017-2019 al precedente.

Il Co.Ge.A.P.S. intende inoltre trasformare, nell’arco del 2022, la funzione dell’autocertificazione crediti in una segnalazione di partecipazione soggetta a verifica, che non darà luogo al riconoscimento automatico degli stessi. Infatti, quest’autocertificazione viene spesso utilizzata impropriamente per l’inserimento degli ECM relativi ad eventi FAD, i cui report non sono ancora stati trasmessi dai provider poiché, come da regolamento ECM, questi trasferiscono i dati entro 90 giorni dal termine di validità del corso (e non dalla singola partecipazione). L’accreditamento degli ECM è comunque subordinato all’autorizzazione dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Infine, per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età, il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale dello stesso Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

(fonte: Age.Na.S. e FNOPI)