Obbligo ECM: proroga spostamento crediti
Con la delibera del 14 dicembre 2021, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (CNFCM) ha stabilito che i professionisti sanitari potranno spostare fino al 30 giugno 2022 i crediti ECM acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con termine entro il 31 dicembre 2021, ai fini del recupero del debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019.
Questa operazione è possibile effettuarla sul portale Co.Ge.A.P.S., e per coloro i quali avranno trasferito nel triennio 2017-2019 un numero di crediti ECM superiore ai 150 previsti, questo procederà d’ufficio a spostare nel triennio 2014-2016 quelli eccedenti, senza alcuna ulteriore azione dei professionisti.
Ad oggi, soltanto 27.000 dei circa 700.000 medici con debiti formativi accumulati nel triennio 2014-2016 hanno concluso la pratica per il trasferimento dei crediti ECM dal triennio 2017-2019 al precedente.
Il Co.Ge.A.P.S. intende inoltre trasformare, nell’arco del 2022, la funzione dell’autocertificazione crediti in una segnalazione di partecipazione soggetta a verifica, che non darà luogo al riconoscimento automatico degli stessi. Infatti, quest’autocertificazione viene spesso utilizzata impropriamente per l’inserimento degli ECM relativi ad eventi FAD, i cui report non sono ancora stati trasmessi dai provider poiché, come da regolamento ECM, questi trasferiscono i dati entro 90 giorni dal termine di validità del corso (e non dalla singola partecipazione). L’accreditamento degli ECM è comunque subordinato all’autorizzazione dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Infine, per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età, il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale dello stesso Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

