L’obbligo ECM prevede anche una serie di situazioni in cui si può avere un esonero o un’esenzione dall’acquisire i crediti; vediamo come fare.

Co.Ge.A.P.S. è il consorzio che gestisce l’anagrafe sanitaria, nel sito è possibile registrarsi e verificare tutti i crediti ECM a partire dal 2002, oltre che inviare la domanda di esonero/esenzione tramite una form online > http://application.cogeaps.it

Riduzioni, esoneri ed esenzioni 

Per il triennio 2020-2022 la CNFC non ha indicato eventuali ulteriori possibili riduzioni dell’obbligo formativo rispetto a quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Co.Ge.A.P.S., nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM, come indicato in precedenza. L’esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post laurea attinenti alla professione come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza, tuttavia il professionista sanitario può scegliere l’anno di attribuzione purché la frequenza, nell’anno prescelto, sia stata di almeno 3 mesi. I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno. Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale. Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Co.Ge.A.P.S., nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM, come sopra.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. I casi più comuni in cui può essere richiesta l’esenzione sono: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

In questo articolo affronteremo come controllare e verificare la propria situazione ECM e a chi rivolgersi in caso di inesattezze e richieste.

Cos’è Age.Na.S.?

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) è un organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) istituito nel 1993 e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, che svolge, in accordo all’art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244, attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Age.Na.S. funge da raccordo tra governo centrale, regionale ed aziende locali fornendo un supporto organizzativo e gestionale in tema di qualità, sicurezza ed efficacia degli interventi sanitari.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Age.Na.S. ha in carico la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Cos’è Co.Ge.A.P.S.?

Il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina (ECM). Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l’istituzione di un’anagrafe degli operatori sanitari e l’allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.

A chi compete il computo dei crediti ECM?

Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione ed attestazione dei crediti formativi spetta all’Ordine che utilizzerà, a tal fine, i dati archiviati dal Co.Ge.A.P.S.

MyECM

Il canale MyECM (http://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx) è uno strumento che Age.Na.S. mette a disposizione del professionista sanitario permettendogli di accedere a diversi servizi:

– controllare la maturazione dei propri crediti ECM acquisiti tramite eventi organizzati dai Provider e la loro suddivisione in base all’anno e alla tipologia di offerta formativa;

– consultare l’elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;

– consultare un elenco, filtrato in base alle discipline associate, di eventi di prossimo svolgimento;

Inoltre, con il servizio MyECM il professionista può esprimere in forma totalmente anonima la propria opinione su ogni corso frequentato; il giudizio viene registrato dall’ufficio ECM e contribuisce a creare una valutazione dei singoli provider.

Con l’approvazione dei Decreti Legislativi n. 502/92 e 229/99 e il D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000 sono state introdotte le disposizioni concernenti l’Educazione Continua in Medicina (ECM) e l’acquisizione dei relativi crediti.

Con questo articolo cerchiamo di comprendere, caso per caso, come funziona il sistema di accreditamento Age.Na.S. addentrandoci in un mondo spesso poco chiaro o quanto meno confuso.

Cosa sono i crediti formativi ECM?

Per poter lavorare in ambito medico e sanitario, i professionisti del settore devono rimanere costantemente aggiornati in modo da poter migliorare ed affinare le proprie conoscenze, le proprie abilità tecniche, cliniche e manageriali con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni erogate.

L’aggiornamento professionale è effettuato partecipando a corsi o attività di formazione al termine dei quali vengono rilasciati dei crediti ECM.

I crediti ECM sono, dunque, indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari e possono essere conseguiti attraverso molteplici modalità di formazione come formazione residenziale; convegni, congressi, simposi, conferenze; workshop, seminari; formazione residenziale interattiva; formazione a distanza, sincrona e asincrona; docenza e tutoring.

Quali sono i professionisti obbligati?

Obbligati all’acquisizione dei crediti ECM sono tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente, sia lavoratori in aziende pubbliche che private ed indipendentemente dal tipo di contratto.

Chi può organizzare la formazione e rilasciare i crediti ECM?

Possono organizzare corsi ed eventi che rilasciano crediti ECM solo gli enti accreditati: i cosiddetti Providers. L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni/Province Autonome direttamente o attraverso organismi da queste individuate) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.

Quanti crediti sono necessari all’anno?

L’obbligo formativo è triennale e viene stabilito allo scadere di ogni triennio da una delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC). Per i nuovi professionisti il periodo di inizio della formazione obbligatoria parte dal 1° gennaio successivo all’iscrizione all’Ordine professionale o al conseguimento del titolo di studio, o altro provvedimento abilitante, per tutte quelle professioni che non prevedono l’obbligo di iscrizione ad un Ordine professionale.

La CNFC ha deliberato anche per il triennio 2020-2022 un obbligo formativo pari a 150 crediti ECM; in questo periodo il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da Providers, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di formazione individuale.

Mantenere alta e costante la propria formazione professionale, oltre ad essere un obbligo deontologico e formativo è soprattutto un dovere nei confronti dei propri pazienti, per questo la mancanza di un adeguato aggiornamento delle proprie competenze prevede la possibilità di imbattersi in provvedimenti disciplinari e sanzionatori da parte del proprio Ordine professionale.

Nello specifico, sono quattro le possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno comminare:

– avvertimento (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo)

– censura (una dichiarazione formale di biasimo per il il mancato assolvimento dell’obbligo formativo)

– sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi

– radiazione dall’Ordine

La legge prevede inoltre la possibilità per gli Ordini di comminare sanzioni specifiche per comportamenti specifici. Infatti, a differenza del codice penale secondo il quale per ogni determinato reato è prevista una determinata sanzione, la legge professionale non individua una specifica sanzione per ogni specifica infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.