L’obbligo ECM prevede anche una serie di situazioni in cui si può avere un esonero o un’esenzione dall’acquisire i crediti; vediamo come fare.
Co.Ge.A.P.S. è il consorzio che gestisce l’anagrafe sanitaria, nel sito è possibile registrarsi e verificare tutti i crediti ECM a partire dal 2002, oltre che inviare la domanda di esonero/esenzione tramite una form online > http://application.cogeaps.it
Riduzioni, esoneri ed esenzioni
Per il triennio 2020-2022 la CNFC non ha indicato eventuali ulteriori possibili riduzioni dell’obbligo formativo rispetto a quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.
L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Co.Ge.A.P.S., nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM, come indicato in precedenza. L’esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post laurea attinenti alla professione come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza, tuttavia il professionista sanitario può scegliere l’anno di attribuzione purché la frequenza, nell’anno prescelto, sia stata di almeno 3 mesi. I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno. Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale. Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Co.Ge.A.P.S., nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM, come sopra.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. I casi più comuni in cui può essere richiesta l’esenzione sono: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.




