Nasce l’Ordine dei Fisioterapisti: 68mila professionisti hanno una nuova casa.

«Oggi è una giornata importante: stamattina ho provveduto a firmare il decreto che istituisce la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione dei Fisioterapisti». L’annuncio è arrivato direttamente dalla viva voce del ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’evento “Artrosi e malattie reumatiche nei nuovi modelli di assistenza territoriale: il contributo della fisioterapia” organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia (8 settembre 2022) presso la Sala Zuccari del Senato.

Si è quindi concluso così un percorso avviato da anni, non appena nel 2018 era nato il maxi Ordine TSRM PSTRP che raccoglieva anche i fisioterapisti: la legge Lorenzin prevedeva la possibilità di costituire un nuovo ordine per gli albi con più di 50 mila iscritti ed è stata un’opportunità che i fisioterapisti, oggi a quota 68mila iscritti, che non si sono fatti sfuggire, coronando così un sogno inseguito da tanto tempo.

«Questo è un risultato importante, frutto di un lavoro che inizia da lontano e che ora possiamo ufficializzare» ha affermato il ministro Speranza, che ha aggiunto: «Voi già eravate importanti per il Sistema sanitario nazionale, e oggi lo siete ancora di più. Siamo in un tempo eccezionale, serve investire di più nelle persone del nostro SSN. Siamo riusciti ad aumentare le risorse: dobbiamo mantenere il livello di spesa per la sanità al 7% sul PIL».

Visibilmente emozionato Piero Ferrante, presidente della Commissione d’Albo nazionale dei Fisioterapisti, che ha sottolineato: «Quello raggiunto oggi non è solo un traguardo ma un inizio, che accettiamo con piacere perché l’Ordine sarà un logo di riconoscimento, confronto, condivisione e collaborazione anche con le altre professioni del Servizio sanitario nazionale. Generazioni di fisioterapisti hanno lavorato per questo traguardo. Non posso che pensare ai colleghi e le colleghe, che da oggi vedono più chiara la loro identità professionale».

Il 15 dicembre sarà poi la giornata che si aspettava da 60 anni: i 68000 fisioterapisti italiani non saranno più rappresentati insieme a tutte le atre professioni sanitarie, ma verranno accolti a livello nazionale dalla “Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista” e a livello locale dagli “Ordini della professione sanitaria di fisioterapista”.

Con gioia partecipiamo a questa conquista per l’intero settore, congratulandoci col Presidente Piero Ferrante e con tutta la governance della FNOFI, a cui va il nostro migliore augurio di buon lavoro.

(fonte: Sanità Informazione)

 

Non ci saranno ulteriori proroghe: solo sanzioni per chi non sarà in regola alla data del 31 dicembre 2022, secondo la legge Gelli la copertura assicurativa sarà assente se il fabbisogno formativo sia stato raggiunto in quantità inferiore al 70% dei crediti minimi necessari per mettersi in regola con il triennio ECM, e arriveranno le lettere del Co.Ge.A.P.S agli Ordini per segnalare gli operatori non ancora in regola.

Questo è ciò che si prospetta fino alla fine dell’anno. Per spiegare con un esempio qual è l’importanza dell’aggiornamento continuo in ambito sanitario, Pierluigi Bartoletti, Vicesegretario nazionale vicario della FIMMG, fa l’esempio di quanto successo in questi anni di pandemia: «La formazione, specie in questo momento, anche per la rapidità con cui abbiamo avuto l’evoluzione della malattia e degli antivirali collegati, è chiaro che è molto utile per affrontare il corrente problema pandemico, anche in previsione dell’autunno che verrà». Oltre alla necessità per qualsiasi professionista di tenere alto il livello del servizio fornito, esiste anche l’obbligo di legge che va rispettato per quanto riguarda i crediti ECM.

Gli ordini hanno infatti confermato che non si esiterà ad utilizzare le sanzioni per chi non fosse ancora in regola. Ha ribadito Bartoletti: “Se la norma prevede sanzioni, l’ordine non può far altro che applicarla. Ci saranno colleghi che non hanno rispettato l’obbligo per pochi crediti e altri invece per la totalità: le situazioni saranno varie, ma la multa sarà un segnale ben chiaro verso l’obiettivo finale, cioè una classe medica formata».

Il segretario FNOMCeO e presidente del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S) Roberto Monaco aggiunge: «La legge è chiara: esistono sanzioni disciplinari che vanno dall’avvertimento alla censura, fino a situazioni ancora più gravi». Per questo è fondamentale per gli operatori sanitari «cercare in tutti i modi di risolvere il problema formativo», e non solo per un problema disciplinare: esiste infatti una legge che impone almeno il 70% dei crediti formativi per poter accedere all’assicurazione professionale. Si tratta dunque di un obbligo morale, etico e anche legislativo. È rischioso anche da un punto di vista legale e assicurativo.

Il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Palermo, Toti Amato, conferma che il Co.Ge.A.P.S invierà a breve delle lettere agli Ordini con le posizioni di chi non è ancora in regola. E aggiunge: «Nel momento in cui arriveranno dovremo procedere. Bisogna fare una profonda riflessione – spiega Amato – rispetto all’agire del medico. Questo è responsabile in ogni sua azione, compresa quella della Formazione. Da questo punto di vista l’Ordine sarà sempre a disposizione e favorirà il professionista assieme anche agli altri soggetti deputati alla formazione. Però non si può dire che non ci si è potuti formare per mancanza di offerta formativa. Questa c’è stata sia da parte della Federazione che da parte di altri enti e provider».

La pandemia e l’emergenza continua dettata anche dalla carenza di personale potrebbero portare ad un nuovo allentamento delle maglie? «Io mi auguro proprio di no – risponde la Presidente della FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) Barbara Mangiacavalli, perché si svilirebbe il senso della formazione continua. Quando nel 1999 è nato questo programma, aveva un senso ed era radicato nelle evidenze scientifiche disponibili all’epoca. Queste evidenze ci dicevano che le conoscenze scientifiche cambiano e perdono di valore e di efficacia del 50% ogni 10 anni. Il che significa che se sono un infermiere laureato da vent’anni, dovrei rivedere il 100% delle mie competenze. Ecco il senso di una formazione continua: tale proprio perché tiene aggiornato il bagaglio di conoscenze che ogni sanitario ha», conclude.

«Attendiamo dal Co.Ge.A.P.S i dati che ci servono per sapere esattamente e con correttezza quali sono i colleghi in regola – spiega Antonio Magi, il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Abbiamo già dei dati di coloro che hanno o meno ottemperato all’obbligo. Il problema è che molti sono fuori dalla possibilità di poter recuperare. Questo è un dato incontrovertibile e agiremo di conseguenza. La legge prevede che dobbiamo mettere in moto un’azione di tipo disciplinare in questo senso e se ne deve prendere atto. Agiremo rispetto alle norme che ci disciplinano». E invita chi invece può ancora recuperare a darsi da fare: «Il consiglio che do a tutti i colleghi è di aggiornarsi il prima possibile, cercate di essere in regola con quelle che sono le norme della formazione continua».

(fonte: Sanità Informazione)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento (di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019) all’obbligo in materia di formazione continua in medicina, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.

Riepilogando quanto citato nell’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019, i professionisti interessati alla delibera sono:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • tecnico audiometrista
  • tecnico ortopedico
  • dietista
  • tecnico di neurofisiopatologia
  • tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienista dentale
  • fisioterapista
  • logopedista
  • podologo
  • ortottista e assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

E ancora, questa delibera non risulta applicabile quindi all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, cioè per gli iscritti all’elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM.

Per quanto concerne i massofisioterapisti, l’orientamento della CNFC è espresso nel comunicato del 14/11/2021, reperibile qui. Nella nota in allegato la CNFC ribadisce che i massofisioterapisti, ad oggi, sono esclusi dall’applicazione della delibera menzionata.

(fonte: Age.Na.S.)

Una sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito che gli psicologi, sia quelli che operano nel Servizio Sanitario Nazionale sia i liberi professionisti, sono assoggettati all’obbligo di Educazione Continua in Medicina. In realtà, ha confermato quanto deciso dal TAR del Lazio, che ha bocciato il ricorso del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Ciò ribadisce che spetta al Consiglio Nazionale deliberare sulla Formazione Continua: «La delimitazione del perimetro della formazione professionale obbligatoria degli psicologi non ha evidentemente una rilevanza circoscritta all’ambito territoriale del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio. Essa deve ritenersi devoluta alla competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi».

«Il Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dal TAR affermando che solo la rappresentanza nazionale della professione può pronunciarsi su quelle normative che riguardano la professione nel suo complesso – spiega David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi – mentre i singoli ordini territoriali possono solo occuparsi delle questioni che hanno una rilevanza locale».

«La questione – riferisce ancora – non è se gli psicologi debbano o meno adempiere agli obblighi formativi, ma se tutti debbano essere assoggettati al regime ECM o se debba esserci un doppio registro per dipendenti pubblici e liberi professionisti. La tesi della Commissione Nazionale della Formazione Continua è che essendo gli psicologi professione sanitaria, tutti, al di là di dove lavorano, devono stare nel sistema ECM».

(fonte: Sanità Informazione)

Con la delibera del 14 dicembre 2021, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (CNFCM) ha stabilito che i professionisti sanitari potranno spostare fino al 30 giugno 2022 i crediti ECM acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con termine entro il 31 dicembre 2021, ai fini del recupero del debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Questa operazione è possibile effettuarla sul portale Co.Ge.A.P.S., e per coloro i quali avranno trasferito nel triennio 2017-2019 un numero di crediti ECM superiore ai 150 previsti, questo procederà d’ufficio a spostare nel triennio 2014-2016 quelli eccedenti, senza alcuna ulteriore azione dei professionisti.

Ad oggi, soltanto 27.000 dei circa 700.000 medici con debiti formativi accumulati nel triennio 2014-2016 hanno concluso la pratica per il trasferimento dei crediti ECM dal triennio 2017-2019 al precedente.

Il Co.Ge.A.P.S. intende inoltre trasformare, nell’arco del 2022, la funzione dell’autocertificazione crediti in una segnalazione di partecipazione soggetta a verifica, che non darà luogo al riconoscimento automatico degli stessi. Infatti, quest’autocertificazione viene spesso utilizzata impropriamente per l’inserimento degli ECM relativi ad eventi FAD, i cui report non sono ancora stati trasmessi dai provider poiché, come da regolamento ECM, questi trasferiscono i dati entro 90 giorni dal termine di validità del corso (e non dalla singola partecipazione). L’accreditamento degli ECM è comunque subordinato all’autorizzazione dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Infine, per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età, il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale dello stesso Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

(fonte: Age.Na.S. e FNOPI)

Passa l’emendamento già approvato dalla Commissione Bilancio e Tesoro di Montecitorio in sede di conversione in legge del DL 152/2021

  • Niente copertura assicurativa per il professionista sanitario se non é in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina. Passa alla Camera l’emendamento già approvato dalla Commissione Bilancio e Tesoro di Montecitorio in sede di conversione in legge del DL 152/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Il testo dovrà dunque passare anche per l’ok del Senato.

L’emendamento, sintesi di due proposte dl Liberi e Uguali (Stefano Fassina e Nicola Stumpo) e Forza Italia (Andrea Mandelli) prevede che, «al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario […] l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina».

La novità riguarda la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera contratte dalle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) e i professionisti sanitari che lavorano nelle strutture in regime di libera professione o al di fuori di esse.

(fonte: Sanità Informazione e FNOPI)

Il segretario della Federazione degli Ordini dei Medici ricorda scadenze e adempimenti per non incappare in spiacevoli conseguenze. Poi guarda al futuro del sistema ECM.

Ancora sei mesi per recuperare i trienni formativi 2014-2016 e 2017-2019. Poi, «gli Ordini applicheranno la legge». Sanità Informazione attraverso un articolo di Giulia Cavalcanti, torna a parlare di formazione ECM con Roberto Monaco, segretario della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che ricorda le scadenze previste dalle delibere adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua per consentire a tutti i medici e i professionisti sanitari di mettersi in regola con l’obbligo.

Come ha sottolineato Monaco ai microfoni di Sanità Informazione, sarà compito degli Ordini controllare chi non risulterà in linea con i crediti richiesti e, «com’è giusto che sia, iniziare a fare quello che la legge gli impone di fare». Legge che, lo ricordiamo, prevede un illecito disciplinare che può andare dall’avvertimento alla sospensione, oltre ad una serie di ulteriori conseguenze che si ripercuotono sulla professione.

«Il sistema ECM – aggiunge il segretario della FNOMCeO – è importantissimo, perché medici e professionisti sanitari devono essere formati per poter erogare ai cittadini prestazioni di qualità. Tuttavia secondo noi è un sistema un po’ datato, che va aggiornato alla luce di tutto quello che è successo in questi anni dal punto di vista tecnologico, strumentale, diagnostico. Anche la pandemia – prosegue – ci ha permesso di scoprire nuove tipologie di formazione. Pensiamo ai webinar, ad esempio, che adesso la fanno da padrone».

Dopo un anno e mezzo «devastante per la professione», che ha permesso di «tenere in piedi il Sistema Sanitario Nazionale», e in cui «la FNOMCeO si è necessariamente dovuta concentrare su aspetti fondamentali per affrontare l’emergenza, dalla carenza di mascherine al ripensamento del ruolo del medico», si inizia a pensare al futuro. «Finalmente – aggiunge Monaco –, perché significa che stiamo uscendo dalla pandemia e possiamo rientrare nell’ordinarietà».

Il futuro dell’ECM allora passa dalla Commissione che si sta occupando della riforma del sistema: «Bisogna trovare il modo per soddisfare i bisogni formativi di tutte le dieci professioni sanitarie che rientrano nel programma di Educazione Continua in Medicina e che siedono al tavolo – spiega Monaco – e ragionare su incentivi da garantire ai professionisti che si formano», conclude.

(fonte: Sanità Informazione)

Siamo lieti di presentare il sito web ufficiale di PhisioVit in veste completamente rinnovata. Il portale nasce con l’obiettivo di modernizzare l’immagine dell’azienda sul web attraverso una comunicazione più trasparente ed efficace, ricca di notizie e contenuti. Il restyling, affidato al webmaster Leonardo Montorio e alla motion e graphic designer Ester Galli sotto il prezioso coordinamento di Mattia Boccio, è stato animato da tre principi guida: modern, smart e social. Questo al fine di rendere il sito più accessibile con notizie aggiornate e fruibili.

Grazie al nuovo sito, le attività svolte da PhisioVit sono ancora più trasparenti e rese disponibili con comunicazioni puntuali. All’interno del portale sono messi a disposizione degli utenti articoli di blog, aggiornamenti normativi, aree comunicazioni, proposte on demand, corsi e molto altro ancora. Questo anche perché uno degli obiettivi di PhisioVit è quello di promuovere la diffusione di una cultura positiva e di una brand reputation commisurata alla crescita del gruppo.

La componente social è un elemento portante della nuova casa virtuale di PhisioVit. Il sito infatti è integrato con tutti i principali canali al fine di favorire una condivisione rapida e puntuale da parte dell’utente.

Il nuovo sito web è inoltre dotato di newsletter e pagine contatti integrate con WhatsApp, Telegram e Messenger per fornire all’utente finale un’esperienza pienamente positiva del customer care aziendale.

In data 15 marzo 2018 PhisioVit Srl, già provider provvisorio n°3835, ha ricevuto da Age.Na.S. – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ente pubblico non economico di rilievo nazionale che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni per le strategie di sviluppo e innovazione del Servizio Sanitario Nazionale, l’accreditamento definitivo, denominato STANDARD.

Questo alto riconoscimento, motivo per noi di grande orgoglio, comporta anche un cambiamento contabile, amministrativo e fiscale a beneficio sicuramente dei nostri clienti. Difatti, in seguito a indicazioni e chiarimenti di soggetti ed enti competenti in materia, PhisioVit Srl può erogare corsi di formazione professionale in esenzione Iva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, n° 20, del D.P.R. n. 633/1972, ricorrendone i presupposti.

In conseguenza di ciò, a far data da lunedì 23 aprile 2018, PhisioVit Srl non applica più l’imposta Iva del 22% sulle fatturazioni delle prestazioni aventi ad oggetto corsi di formazione e aggiornamento professionale riconosciuti e accreditati da Age.Na.S.

Naturalmente per importi superiori a €77,47 la fattura emessa riporterà anche l’addebito di €2,00 a titolo di imposta di bollo, come previsto dal D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Nel costante obiettivo di offrire standard didattici sempre più elevati e servizi qualitativi sempre migliori, l’occasione ci è gradita per augurare una buona formazione a tutti i nostri clienti.

Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del dossier formativo individuale sono tutti i professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti, di cui 10 assegnati nel triennio di costruzione e i restanti 20 assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo, mentre il bonus sarà pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo se il dossier fosse elaborato e realizzato nell’ultimo anno del triennio.

Una volta registratosi sul portale del Co.Ge.A.P.S. e ottenute le credenziali di accesso al sito, l’utente risulta già abilitato alla creazione del dossier formativo individuale. A questo punto il professionista visualizzerà una pagina che gli permetterà di indicare la percentuale della formazione da svolgere per ogni tipologia di obiettivi formativi: obiettivi tecnico-professionali, obiettivi di processo e obiettivi di sistema, nel rispetto del limite massimo di dieci obiettivi totali.

Alla fine del triennio i crediti acquisiti in percentuali superiori rispetto a quelle definite in fase di costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo saranno registrati in anagrafica crediti ECM ai fini dell’assolvimento dell’obbligo ECM triennale ma non potranno essere ricompresi all’interno del dossier stesso; anche i crediti acquisiti ad eventi formativi ECM in qualità di docente e tutor vengono conteggiati nel dossier formativo.