ECM – Le sanzioni previste
Mantenere alta e costante la propria formazione professionale, oltre ad essere un obbligo deontologico e formativo è soprattutto un dovere nei confronti dei propri pazienti, per questo la mancanza di un adeguato aggiornamento delle proprie competenze prevede la possibilità di imbattersi in provvedimenti disciplinari e sanzionatori da parte del proprio Ordine professionale.
Nello specifico, sono quattro le possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno comminare:
– avvertimento (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo)
– censura (una dichiarazione formale di biasimo per il il mancato assolvimento dell’obbligo formativo)
– sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi
– radiazione dall’Ordine
La legge prevede inoltre la possibilità per gli Ordini di comminare sanzioni specifiche per comportamenti specifici. Infatti, a differenza del codice penale secondo il quale per ogni determinato reato è prevista una determinata sanzione, la legge professionale non individua una specifica sanzione per ogni specifica infrazione, ma lascia libero l’Ordine di determinare la sanzione secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

