Novità ECM per psicologi liberi professionisti
Una sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito che gli psicologi, sia quelli che operano nel Servizio Sanitario Nazionale sia i liberi professionisti, sono assoggettati all’obbligo di Educazione Continua in Medicina. In realtà, ha confermato quanto deciso dal TAR del Lazio, che ha bocciato il ricorso del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Ciò ribadisce che spetta al Consiglio Nazionale deliberare sulla Formazione Continua: «La delimitazione del perimetro della formazione professionale obbligatoria degli psicologi non ha evidentemente una rilevanza circoscritta all’ambito territoriale del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio. Essa deve ritenersi devoluta alla competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi».
«Il Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dal TAR affermando che solo la rappresentanza nazionale della professione può pronunciarsi su quelle normative che riguardano la professione nel suo complesso – spiega David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi – mentre i singoli ordini territoriali possono solo occuparsi delle questioni che hanno una rilevanza locale».
«La questione – riferisce ancora – non è se gli psicologi debbano o meno adempiere agli obblighi formativi, ma se tutti debbano essere assoggettati al regime ECM o se debba esserci un doppio registro per dipendenti pubblici e liberi professionisti. La tesi della Commissione Nazionale della Formazione Continua è che essendo gli psicologi professione sanitaria, tutti, al di là di dove lavorano, devono stare nel sistema ECM».
(fonte: Sanità Informazione)

