Obbligo ECM per elenchi speciali
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento (di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019) all’obbligo in materia di formazione continua in medicina, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.
Riepilogando quanto citato nell’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019, i professionisti interessati alla delibera sono:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- tecnico audiometrista
- tecnico ortopedico
- dietista
- tecnico di neurofisiopatologia
- tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- igienista dentale
- fisioterapista
- logopedista
- podologo
- ortottista e assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
E ancora, questa delibera non risulta applicabile quindi all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, cioè per gli iscritti all’elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM.
Per quanto concerne i massofisioterapisti, l’orientamento della CNFC è espresso nel comunicato del 14/11/2021, reperibile qui. Nella nota in allegato la CNFC ribadisce che i massofisioterapisti, ad oggi, sono esclusi dall’applicazione della delibera menzionata.
(fonte: Age.Na.S.)

